Si comunica che la prima finestra temporale relativa alla seconda annualità 2017/2018 per la presentazione delle domande di Buono servizio per disabili e anziani è stata prorogata in via definitiva alle ore 12.00 di venerdì 10 novembre 2017 (determinazione dirigenziale n. 687 del 24-10-2017).
La proroga, di natura tecnica, è motivata dalle numerose segnalazioni rispetto alle criticità su più fronti evidenziate rispetto ai tempi di elaborazione e rilascio degli ISEE, ovvero di rilascio dei PAI (Progetti Assistenziali Individualizzati) o aggiornamento degli stessi da parte delle ASL competenti.
Si ritiene, in tal modo, di consentire ad un più ampio numero di persone di accedere alla domanda di Buono Servizio nel corso della 1^ finestra temporale, riconoscendo delle tempistiche più congrue per l’acquisizione delle necessarie e insostituibili documentazioni propedeutiche.
Le procedure di abbinamento avranno regolare avvio alle ore 12:01 del 31 ottobre e si concluderanno alle ore 12:00 del 15 novembre.
Le domande possono essere inviate solo per via telematica sulla piattaforma dedicata, all’indirizzo: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO – Sezione procedure telematiche – sottosezione Buoni Servizio.
I requisiti di accesso sono:
Le domande presentate nella prima finestra temporale della seconda annualità, in caso di ammissione, garantiranno un Buono servizio della durata massima di 12 mensilità, fino alla data limite del 30 settembre 2018 (conclusione della seconda annualità operativa).
Tutta la documentazione richiesta: PAI, oppure Scheda di Valutazione Sociale delcaso, ISEE ordinario e ISEE ristretto (nei casi previsti) deve essere già posseduta dal richiedente al momento della domanda e non prodotta successivamente.
Inparticolare, per quanto concerne l’ISEE, si evidenzia che è possibile presentare domanda in piattaforma, solo dopo che l’utente abbia preventivamente presentato apposita D.S.U. per la certificazione del valore ISEE (sia ordinario, sia socio-sanitario ristretto nei casi richiesti) da parte dell’Inps ed abbia da questi ottenuto in riscontro la relativa attestazione recante numero di protocollo identificativo. In assenza del numero di protocollo riportato sull’attestazione Iinps, quindi, non è possibile in alcun modo presentare domanda.